Formazione lavoratori


Manuale Sicurlife: Salute e Sicurezza - Edizione 2026
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Sicurlife: salute e sicurezza

Manuale per la formazione dei lavoratori

Edizione 2026 - ed. 02 rev. 01

Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17/04/2025

MODULO 1 - Normativa e concetti generali

1.1 Dalla legislazione degli anni '50 al D.Lgs. 81/2008

La normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha radici profonde, che partono dagli anni '50 con i DPR 547/55, 164/56 e 303/56, incentrati sulla prevenzione tecnica degli infortuni. Questo approccio, pur fondamentale, risultava frammentario e settoriale.

La svolta arriva con il recepimento delle direttive europee e culmina con il D.Lgs. 81/2008, noto come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro". Questo decreto introduce un sistema di gestione della sicurezza basato sulla valutazione di tutti i rischi, sulla programmazione della prevenzione e sul coinvolgimento attivo di tutte le figure aziendali.

BOX INFORMATIVO

Il D.Lgs. 81/08 non ha abrogato tutta la normativa precedente, ma l'ha armonizzata e coordinata. Rappresenta oggi il principale riferimento legislativo per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, applicandosi a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

1.2 Principi della prevenzione e struttura del D.Lgs. 81/2008

L'art. 15 del D.Lgs. 81/08 elenca le misure generali di tutela, che costituiscono i "principi della prevenzione". Tra questi: la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, l'eliminazione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso, la priorità delle misure di protezione collettiva, l'informazione e formazione, e la partecipazione dei lavoratori.

Il Testo Unico è strutturato in XIII Titoli e numerosi Allegati tecnici. I titoli principali riguardano: principi comuni, luoghi di lavoro, uso delle attrezzature, cantieri, segnaletica, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive e altre prescrizioni specifiche.

BOX NORMATIVO

Art. 2 D.Lgs. 81/08 - Definizioni: ai fini del decreto si intende per "prevenzione" il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

1.3 Campo di applicazione e definizioni principali

Il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. Il campo di applicazione è vastissimo e comprende, oltre alle aziende, anche scuole, università, associazioni di volontariato e tirocinanti.

Tra le definizioni chiave troviamo: "lavoratore" (persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro), "datore di lavoro" (soggetto titolare del rapporto di lavoro), "preposto" (persona che sovrintende all'attività lavorativa), "RSPP" (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), "RLS" (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

1.4 Le figure della prevenzione: obblighi e responsabilità

Il sistema di prevenzione aziendale si basa su un'organizzazione precisa dove ogni figura ha compiti e responsabilità definite. Il Datore di Lavoro ha la responsabilità primaria e non delegabile di valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR.

Il Preposto vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge. Il Lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

BOX ALLERTA

Il mancato rispetto degli obblighi da parte di ciascuna figura comporta sanzioni amministrative e penali. La responsabilità è personale: ognuno risponde delle proprie azioni od omissioni secondo le proprie attribuzioni e competenze.

MODULO 2 - Organizzazione della prevenzione aziendale

2.1 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il SPP è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali. È coordinato dal RSPP, che può essere interno o esterno all'azienda.

I compiti del SPP includono: individuazione dei fattori di rischio, elaborazione delle misure preventive e protettive, proposta dei programmi di informazione e formazione, partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.

2.2 Il Medico Competente e la sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente è nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla normativa, collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche preventive, periodiche e su richiesta del lavoratore.

BOX BUONA PRASSI

Partecipa attivamente alla visita medica: segnala al Medico Competente eventuali disturbi o sintomi legati all'attività lavorativa. La comunicazione è fondamentale per una sorveglianza sanitaria efficace e per l'aggiornamento del protocollo sanitario.

2.3 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

L'RLS è eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, riceve le informazioni dal SPP ed è consultato preventivamente sulla designazione del RSPP e del Medico Competente.

MODULO 3 - Diritti, doveri e sanzioni

3.1 Diritti dei lavoratori

Il lavoratore ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre. Questo si traduce nel diritto all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alla sorveglianza sanitaria, e a ricevere i DPI necessari.

3.2 Doveri dei lavoratori

L'art. 20 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Deve osservare le disposizioni, utilizzare correttamente attrezzature e DPI, segnalare immediatamente le deficienze di sicurezza.

BOX DIVIETO / FALSO MITO

FALSO MITO: "La sicurezza è solo compito del datore di lavoro".
REALTÀ: La sicurezza è un obbligo condiviso. Il lavoratore che non usa i DPI forniti o rimuove i dispositivi di sicurezza è sanzionabile, anche penalmente, e mette a rischio se stesso e i colleghi.

3.3 Apparato sanzionatorio

Il D.Lgs. 81/08 prevede un sistema di sanzioni amministrative e penali a carico di tutte le figure della prevenzione, proporzionate alla gravità della violazione e al livello di responsabilità. Per i lavoratori le sanzioni vanno dall'arresto all'ammenda per violazioni come il mancato utilizzo dei DPI o la rimozione dei dispositivi di sicurezza.

MODULO 4 - I rischi: concetti e valutazione

4.1 Pericolo, rischio e danno

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione. Danno: qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo.

4.2 La valutazione dei rischi e il DVR

La valutazione dei rischi è un processo globale e documentato con cui si individuano i pericoli e si valuta l'entità del rischio, per poi definire le misure di prevenzione. Il documento che ne deriva è il DVR - Documento di Valutazione dei Rischi, che il datore di lavoro deve elaborare in collaborazione con RSPP e Medico Competente.

BOX INFORMATIVO

Il DVR non è un documento statico: deve essere aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro, in relazione al progresso tecnico o a seguito di infortuni significativi. I lavoratori hanno diritto di accedere al DVR tramite il loro RLS.

4.3 Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela prevedono una gerarchia di interventi: 1) Eliminazione del rischio; 2) Sostituzione con elementi meno pericolosi; 3) Controlli ingegneristici; 4) Segnaletica e procedure; 5) DPI. La priorità deve sempre essere data alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali.

MODULO 5 - Rischi specifici

5.1 Movimentazione manuale dei carichi (MMC)

La MMC può comportare rischi di lesioni dorso-lombari. Il datore di lavoro deve adottare misure per evitare la MMC o, quando inevitabile, ridurre il rischio. Il peso massimo raccomandato per il sollevamento occasionale è di 25 kg per gli uomini e 20 kg per le donne.

BOX BUONA PRASSI

Per sollevare correttamente: avvicinati al carico, piega le ginocchia mantenendo la schiena dritta, afferra saldamente il carico e sollevalo usando i muscoli delle gambe. Evita torsioni del busto. Se il carico è troppo pesante, chiedi aiuto o usa ausili meccanici.

5.2 Videoterminali (VDT)

L'uso prolungato di VDT può causare disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento visivo e stress. La normativa prevede pause di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro al videoterminale.

BOX ALLERTA

Una postazione VDT non ergonomica causa nel tempo disturbi cronici. Regola sedia, monitor e tastiera: occhi a 50-70 cm dallo schermo, bordo superiore dello schermo all'altezza degli occhi, avambracci paralleli al pavimento.

5.3 Rischio elettrico

Il rischio elettrico deriva da contatti diretti con parti in tensione o contatti indiretti con masse che sono andate accidentalmente in tensione. Gli effetti vanno dalla scossa al più grave fenomeno della folgorazione.

BOX DIVIETO / FALSO MITO

È VIETATO intervenire su impianti elettrici se non si è personale qualificato PES-PAV. Non utilizzare mai apparecchiature con cavi danneggiati o senza messa a terra. L'acqua è un ottimo conduttore: non usare apparecchi elettrici con mani bagnate.

5.4 Stress lavoro-correlato

Lo stress lavoro-correlato è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. È un rischio che deve essere valutato obbligatoriamente.

5.4bis Rischio violenze e molestie nei luoghi di lavoro

La Convenzione ILO n.190, ratificata dall'Italia con L. 4/2021, definisce la violenza e le molestie nel mondo del lavoro come un insieme di comportamenti e pratiche inaccettabili che abbiano causa o effetto un danno fisico, psicologico, sessuale o economico.

Il rischio include: molestie verbali, fisiche, sessuali, minacce, aggressioni, cyberbullismo e stalking in ambito lavorativo. Può provenire da superiori, colleghi, clienti o utenti esterni.

Il datore di lavoro deve valutare questo rischio nel DVR e adottare misure di prevenzione: procedure di segnalazione riservate, codici di condotta, formazione specifica, supporto alle vittime.

BOX NORMATIVO

L. 4/2021 di ratifica della Convenzione ILO 190: gli stati membri devono adottare norme e politiche per garantire il diritto di tutti a un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie. L'Accordo Stato-Regioni n.59 del 17/04/2025 inserisce questo tema tra i contenuti obbligatori della formazione.

BOX ALLERTA

Se sei vittima o testimone di violenze o molestie sul lavoro, segnala l'accaduto al tuo superiore, all'RLS o attraverso i canali aziendali dedicati. Hai diritto alla tutela e alla riservatezza. Il silenzio favorisce il perpetuarsi dei comportamenti inaccettabili.

5.5 Rischio chimico e cancerogeno

L'esposizione ad agenti chimici pericolosi può avvenire per inalazione, contatto cutaneo o ingestione. È fondamentale leggere sempre l'etichetta e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) prima dell'uso.

5.6 Agenti biologici

Gli agenti biologici sono microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Sono classificati in 4 gruppi secondo la loro pericolosità.

5.7 Rumore e vibrazioni

L'esposizione al rumore può causare ipoacusia, mentre le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero possono provocare patologie osteoarticolari e vascolari.

5.8 Microclima e illuminazione

Il benessere termico e una corretta illuminazione sono fondamentali per prevenire affaticamento e infortuni. Il datore di lavoro deve garantire condizioni microclimatiche adeguate.

MODULO 6 - Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

6.1 Classificazione e obblighi

I DPI sono attrezzature destinate a essere indossate e tenute dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi. Si suddividono in tre categorie in base all'entità del rischio da cui proteggono.

Il datore di lavoro fornisce i DPI adeguati e assicura la formazione sul loro uso corretto. Il lavoratore ha l'obbligo di utilizzarli, averne cura e segnalare eventuali difetti.

BOX DIVIETO / FALSO MITO

FALSO MITO: "Se mi danno fastidio posso non metterli".
REALTÀ: L'uso dei DPI è obbligatorio quando il rischio non può essere eliminato altrimenti. Se un DPI è scomodo, segnala il problema per trovare un modello alternativo idoneo, ma non lavorare senza protezione.

6.2 Principali tipi di DPI

Elmetti, occhiali e visiere, otoprotettori, maschere respiratorie, guanti, calzature di sicurezza, indumenti protettivi, imbracature anticaduta. Ogni DPI deve riportare la marcatura CE e la nota informativa.

MODULO 7 - Emergenze

7.1 Piano di emergenza ed evacuazione

Ogni azienda deve predisporre un piano di emergenza che definisce le procedure da attuare in caso di pericolo. Il piano include le vie di esodo, i punti di raccolta, i nominativi degli addetti alle emergenze.

BOX BUONA PRASSI

Memorizza le 2 vie di fuga più vicine alla tua postazione di lavoro. Durante l'evacuazione non usare gli ascensori, non correre, non tornare indietro. Raggiungi il punto di raccolta e attendi l'appello.

7.2 Prevenzione incendi

Il triangolo del fuoco è composto da combustibile, comburente e fonte di innesco. La prevenzione si basa sull'eliminazione di almeno uno di questi elementi. I mezzi di estinzione devono essere scelti in base alla classe di incendio.

7.3 Primo soccorso

L'organizzazione del primo soccorso prevede la presenza di personale formato, la cassetta di pronto soccorso e procedure definite. In caso di infortunio, avvisa subito gli addetti al primo soccorso e non spostare l'infortunato se non in caso di pericolo imminente.

MODULO 8 - Segnaletica di sicurezza

8.1 Tipi di segnali

La segnaletica di sicurezza utilizza colori e forme standardizzate: Segnali di divieto (rotondi, rossi), Avvertimento (triangolari, gialli), Prescrizione (rotondi, blu), Salvataggio (quadrati/rettangolari, verdi), Antincendio (quadrati/rettangolari, rossi).

BOX INFORMATIVO

La conoscenza della segnaletica è fondamentale: un cartello può salvarti la vita. Presta attenzione ai cartelli esposti e rispetta sempre le indicazioni, anche se ti sembrano eccessive.

MODULO 9 - Procedure organizzative

9.1 Procedure di lavoro sicuro

Le procedure operative definiscono le modalità corrette per svolgere un'attività lavorativa riducendo al minimo i rischi. Devono essere scritte, conosciute e rispettate da tutti i lavoratori.

9.2 Permesso di lavoro

Per attività particolarmente pericolose come lavori in quota, spazi confinati o lavori a caldo è previsto il sistema del "permesso di lavoro", che autorizza l'esecuzione solo dopo verifica delle condizioni di sicurezza.

MODULO 10 - Stress e organizzazione del lavoro

10.1 Fattori organizzativi di rischio

Carichi di lavoro eccessivi, scarsa autonomia, ambiguità di ruolo, scarsa comunicazione e conflitti interpersonali sono fattori che aumentano il rischio di stress lavoro-correlato.

10.2 Misure di prevenzione

La prevenzione passa da una migliore organizzazione del lavoro: chiara definizione dei ruoli, carichi di lavoro equilibrati, supporto sociale, possibilità di partecipazione alle decisioni e corretto work-life balance.

MODULO 11 - Approfondimenti

11.1 Lavoro agile e sicurezza

Anche nello smart working il datore di lavoro deve garantire la sicurezza consegnando un'informativa sui rischi generali e specifici e fornendo attrezzature a norma. Il lavoratore deve collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione.

11.2 Lavoratori particolari: tutela di genere ed età

La valutazione dei rischi deve tenere conto delle differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale. Sono previste tutele specifiche per lavoratrici madri, minori e lavoratori con disabilità.

11.3 Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS)

I Sistemi di Gestione come la norma ISO 45001 rappresentano un approccio volontario ma strutturato per migliorare continuamente le performance di salute e sicurezza, basato sul ciclo Plan-Do-Check-Act.

11.4 Cultura della sicurezza

La cultura della sicurezza è l'insieme di valori, atteggiamenti e comportamenti condivisi da tutti i livelli aziendali. Si costruisce con l'esempio, la formazione continua, la partecipazione e il riconoscimento dei comportamenti virtuosi.

BOX BUONA PRASSI

La sicurezza è un valore, non un costo. Ogni infortunio evitato è una vittoria per tutti. Segnala sempre i quasi-infortuni: sono opportunità gratuite per imparare e migliorare prima che accada un incidente vero.

© 2026 Sicurlife - Manuale Salute e Sicurezza

Edizione digitale conforme all'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17/04/2025

Questo manuale è distribuito esclusivamente in formato digitale per lettura a schermo.

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