Corso RLS, Rappresentante Lavoratori Sicurezza

Il corso RLS forma il Rappresentante dei Lavoratori, cioè il collegamento tra il datore di lavoro e i lavoratori, i quali vengono così attivamente coinvolti nel processo di gestione della sicurezza aziendale. Il corso rappresentante lavoratori è obbligatorio per legge. Non essere in regola comporta sanzioni amministrative e penali. 

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Tipologia

Il corso si può frequentare sia in presenza presso la nostra sede che online su piattaforma e-learning.

Durata

Il corso dura 32 ore, mentre l'aggiornamento 4 oppure 8 ore in base al numero di lavoratori dell'azienda.

Attestato

Il nostro attestato è valido sull'intero territorio nazionale e certificato da Organismo Paritetico OPN Italia Lavoro iscritto al repertorio presso il Ministero del Lavoro.

Rinnovo

Il rinnovo annuale è obbligatorio per aziende con più di 15 lavoratori, mentre ogni 5 anni in caso di aziende con meno dipendenti. 

Corso RLS: il programma

La formazione RLS è a carico del datore di lavoro e prevede i seguenti contenuti minimi:

  • Principi giuridici nazionali e comunitari
  • Salute e sicurezza sul lavoro: legislazione generale e speciale
  • Soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro e obblighi
  • Fattori di rischio: identificazione e definizione
  • Protezione e prevenzione: misure tecniche, organizzative e procedurali
  • La normativa in materia di sicurezza sul lavoro
  • Fondamenti di tecnica di comunicazione

Domande frequenti

Qual è la durata dell'incarico RLS?

La durata dell'incarico del RLS è triennale, salvo diversi casi di contrattazione collettiva. 

Sono previsti aggiornamento per il corso RLS?

È previsto un'aggiornamento RLS periodico obbligatorio annuale. Almeno 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori. 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti. La formazione deve inoltre essere ripetuta nel caso in cui vi sia una evoluzione o alla nascita di nuovi rischi.

Nomina RLS, come funziona

Il RLS è l'unica figura scelta dagli stessi lavoratori e il datore di lavoro non può esprimersi a riguardo, ma solo prendere atto e rispettare la volontà espressa dai propri dipendenti, comunicando all'Inail la figura designata.

Fino a 15 dipendenti, il rappresentante lavoratori sicurezza è eletto internamente in azienda oppure c'è la possibilità di designarne uno comune a più aziende dello stesso comparto produttivo o territorio di competenza, detto RLST (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto).

Sopra le 15 unità i lavoratori individuano un rappresentante all'interno delle rappresentazioni sindacali, se presenti. In caso contrario possono comunque designare un lavoratore all'interno dell'azienda.

Quanti RLS per azienda?

Il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che deve essere obbligatoriamente nominato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ogni contesto lavorativo, che deve ricevere una adeguata formazione RLS e un aggiornamento RLS annuale. Non può inoltre coincidere con il RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Il numero di rappresentanti varia in base alle dimensioni dell'azienda. Il Testo Unico definisce quello che è necessariamente il numero minimo che deve essere presente in ogni realtà aziendale. Il datore di lavoro o i sindacati possono però aumentare il numero di RLS necessari in base al singolo contesto produttivo e alle sue specifiche necessità.
I quantitativi minimi sono i seguenti:

  • Fino a 200 lavoratori: 1 RLS
  • Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS
  • Oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS

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